Statuto Livia Lang

STATUTO DELLA SOCIETA' COLOMBOFILA

"LIVIA - LANG"

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.L'associazione colombofila, "Società colombofila Livia - Lang - Roma Sud", di seguito denominata per semplificazione "Società" è una associazione, di cui al Capo II, art. 14 e seguenti del C.C., apolitica, sportiva e di promozione sociale ai sensi della legge 07 dicembre 2000 n. 383, costituita dalla Società Colombofila "Livia - Lang", società con funzioni di Gruppo come "Roma Sud", che annovera tra i propri soci allevatori di colombi viaggiatori della Regione Lazio - provincia di Roma - che vi aderiscono.

2.La Società è affiliata alla Federazione Colombofila Italiana (F.C.I.), Ente Morale riconosciuto con R.D. 18 giugno 1922, n. 974, a far data dalla sua costituzione e svolge le funzioni di "Gruppo colombofilo - Roma Sud" ai sensi dello Statuto F.C.I.

ART. 2 - SEDE

1.La Società ha sede legale ed amministrativa in Via Perazzeta n. 10 Frascati 00044 Frascati (RM). - Il cambiamento dell'indirizzo della sede associativa potrà essere effettuato con deliberazione del Consiglio di Società.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO

1.La Società non ha scopo di lucro e persegue il fine di rappresentare e tutelare gli interessi degli associati.

2.La Società si propone:

a) la selezione, la diffusione e la protezione del colombo viaggiatore;

b) l'organizzazione, la propaganda e lo sviluppo dello sport colombofilo;

c) la collaborazione nella ricerca scientifica per l'allevamento e l'impiego del colombo viaggiatore;

d) la tutela degli interessi degli allevatori associati;

e) la predisposizione e la cessione, prevalentemente agli associati, di proprie pubblicazioni, anche periodiche, riguardanti argomenti attinenti l'attività del Gruppo ed i servizi erogati;

f) in proprio o in collaborazione con altre organizzazioni, l'istituzione, la promozione e l'organizzazione di manifestazioni e/o convegni, nonché la partecipazione agli stessi. La Società potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario utili od opportune per l'esercizio del suo oggetto ed il raggiungimento dei suoi scopi sociali.

3.Per il conseguimento degli scopi di cui sopra, la Società potrà utilizzare finanziamenti e contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione, dalla provincia e dal comune, dalla stessa F.C.I. o da altri Enti pubblici o privati.

4.La Società potrà ottenere finanziamenti fruttiferi od infruttiferi dai propri associati, nei limiti e nelle forme consentite dalle leggi vigenti.

5.La società opererà a vantaggio dei soli associati, non svolgendo in alcun caso attività nei confronti di soggetti estranei allo stesso o al suo sistema. A tal fine le eventuali attività svolte nei confronti degli associati, di altre associazioni ed organismi collegati, sia locali che nazionali, nonché dei rispettivi associati e\o aderenti, ancorché effettuate verso pagamento di specifici corrispettivi, devono intendersi quali attività non aventi carattere commerciale, ai sensi dell'art.111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n°917 e dell'art. 4,comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n°633 e norme richiamate, così come modificati ed integrati dall'art.5 del D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n°460.

ART. 4 - CONTRASSEGNO DEI COLOMBI

1.Tutti i colombi viaggiatori devono essere muniti di un anello intero e inviolabile con impresso il numero matricolare e l'anno di nascita, rilasciati dalla Federazione Colombofila Italiana (F.C.I.).

2.Ad ogni anello matricolare corrisponde un certificato di proprietà.

ART. 5 - SCANSIONE DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA

1.L'attività associativa segue l'anno solare.

ART. 6 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO

1.Per l'adempimento dei suoi compiti e lo svolgimento delle sue attività, la società dispone delle seguenti entrate:

a) quote sociali e contributi associativi periodici e\o versamenti periodici o occasionali effettuati dagli associati;

b) redditi derivanti dal patrimonio;

c) introiti realizzati dallo svolgimento delle sue attività.

2.Gli associati non vantano alcun diritto di partecipazione sul patrimonio ed in particolare non sussiste alcun diritto di trasmettere la propria quota di patrimonio o, fatta eccezione per quanto sancito dall'art. 16, ultimo comma, del presente Statuto, i contributi associativi versati o di ottenere alcunché a titolo di liquidazione e/o rimborso della quota stessa o di quanto conferito e/o versato né in caso di scioglimento della associazione, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo.

3.In nessun caso potrà procedersi alla ripetizione e rivalutazione delle quote degli associati.

ART. 7 - AVANZI DI GESTIONE

1.Gli organi previsti dal presente Statuto, competenti a deliberare i bilanci consuntivi, deliberano sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione come segue:

a) a coperture di eventuali perdite degli anni precedenti;

b) a riserva ordinaria o ad altre riserve caratterizzate da speciali vincoli di destinazione.

2. Alla società e agli organismi contemplati dal presente Statuto, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati e sotto qualunque forma, nonché fondi, riserve o capitale, salva che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 8 - SCIOGLIMENTO

1.La società è costituita a tempo indeterminato.

2.Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il parere favorevole di almeno i tre quarti degli associati (art. 21, comma 3, del C.C.).

3.In caso di scioglimento, per qualunque causa, della società, il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 9 - REGOLAMENTI ATTUATIVI

1.L'attuazione delle disposizioni del presente Statuto e le norme per lo svolgimento di gare di volo e di esposizioni potranno essere fissate da uno o più regolamenti approvati dal consiglio di gruppo; in mancanza si applicheranno i Regolamenti della F.C.I.

ART. 10 - RAPPRESENTANZA LEGALE

1.Ai fini del Codice Civile la rappresentanza legale della società colombofila spetta al Presidente della società stessa.

ART. 11 - ASSOCIATI

1.Possono appartenere alla società (associazione), tutti i cittadini italiani e stranieri di incensurabile condotta morale e sportiva, che sono iscritti e/o intendono iscriversi alla società colombofila di cui al presente Statuto.

2. Possono essere iscritti alla società quali soci onorari, coloro che abbiano acquisito particolare benemerenza nel settore colombofilo; tali associati possono peraltro intervenire, senza diritto di voto, nelle decisioni di carattere amministrativo e sportivo.

3. Possono chiedere di aderire alla Società colombofila altre associazioni e organizzazioni di soggetti, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica del presente Statuto.

4. L'ammissione alla società colombofila comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi Regolamenti, dello Statuto e Regolamento della F.C.I., nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della società colombofila, nell'ambito degli scopi di quest'ultimo. 5. Per ulteriori requisiti e modalità di ammissione si rinvia a quanto eventualmente previsto nei Regolamenti di attuazione del presente Statuto e dalla norme federali F.C.I.

6. Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la società colombofila.

ART.12- AMMISSIONE E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. La domanda di ammissione alla società con funzioni di Gruppo è accolta o respinta a discrezione, ma con obbligo di motivazione, dal Consiglio e comporta:

a) l'impegno all'osservanza delle leggi sulla colombicoltura, dello Statuto, dei Regolamenti e delle direttive stabilite dall'assemblea dei soci e dagli organo statutari;

b) l'impegno alla piena accettazione delle decisioni degli Organi Statutari;

c) La rinuncia ad adire qualsiasi Foro esterno o altra autorità, in ordine alle controversie riguardanti l'attività colombofila associativa e sportiva.

2. Stesse norme valgono per l'iscrizione del singolo socio alla società colombofila aderente alla F.C.I.

3. La mancata osservanza dei punti b) e c) comporta la perdita immediata dei diritti associativi e sportivi in seno alla Società ed alla F.C.I., restando all'associato la sola facoltà di allevare i colombi viaggiatori.

ART.13 - ALTRI OBBLIGHI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

2. Gli associati debbono versare al momento della loro iscrizione ed entro il 31 Gennaio, termine fissato per il rinnovo annuale, l'importo delle quote associative stabilite dalla società, dall'eventuale Gruppo futuro di appartenenza e delle quote federali F.C.I.

3. Dopo il termine di cui sopra viene sospesa la distribuzione dei contrassegni matricolari ai soci morosi.

4. Il mancato versamento delle quote associative entro il 31 Marzo comporta la decadenza immediata dalle cariche associative e la perdita della iscrizione alla società, all'eventuale futuro Gruppo ed alla F.C.I.

5. La riammissione alla società dell'associato moroso deve essere deliberata dal Consiglio della società.

6. Il socio moroso non avrà diritto al nulla osta e verranno bloccate le coordinate della colombaia in un raggio di 50 m lineari.

7. In caso di minore con podestà genitoriale verrà preso in considerazione il nome del padre e della madre finché il socio moroso non restituisce l'intera somma dovuta.

8. In caso di morosità si procederà per la squalifica dei colombi posseduti nella denuncia dell'anno precedente e gli anelli matricolari dell'anno in corso.

ART.14 - PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELLA SOCIETA'

  • Gli associati possono contribuire alla determinazione degli orientamenti programmatici e sportivi della società, purché in forme che non contrastino con l'unità morale e sportiva della stessa società e con la disciplinata accettazione delle decisioni degli organi competenti.

ART.15 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI UN ASSOCIATO

1.La qualità di associato cessa:

a) per recesso, purché ne sia stata data comunicazione scritta; la dichiarazione di recesso ha effetto con la fine dell'anno solare in corso, se comunicata almeno un mese prima di essa, e, in caso contrario con la fine dell'anno successivo;

b) per cessazione o cessione dell'attività colombofila, per causa di morte, per scioglimento o estinzione a seguito di procedimenti di fusione o scissione della società e, in genere, per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione dai precedenti articoli o per la sopravvenuta impossibilità da parte dell'associato di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;

c) per esclusione;

d) per incompatibilità:

e) per morosità; in particolare, il mancato versamento delle quote associative annuali di società, di gruppo e federali e dei contributi deliberati comporta la automatica esclusione dell'associato ai sensi del precedente articolo 13.

2. L'associato che venga meno ai propri doveri verso la società e la F.C.I. incorre, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni disciplinari:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione da ogni attività sportiva fino a 24 mesi;

c) la sospensione superiore a tre mesi ha come effetto la decadenza dalle cariche associative. La sospensione colpisce congiuntamente l'associato, la colombaia ed i colombi;

d) l'esclusione; l'esclusione comporta la decadenza immediata da ogni carica associativa. L'esclusione colpisce anche la colombaia ed i colombi posseduti;

e) l'espulsione dal Gruppo.

3.Le sanzioni disciplinari sono comminate dal Consiglio del Gruppo.

4. Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento ed esige sempre la preventiva contestazione formale degli addebiti all'associato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. I provvedimenti disciplinari hanno effetto solamente quando sono da considerarsi definitivi.

6. Tuttavia, il Consiglio della società, con provvedimento motivato, può rendere immediatamente esecutivo qualsiasi provvedimento disciplinare.

7. La riammissione alla società di associati esclusi per indisciplina e indegnità morale e sportiva è di competenza esclusiva del consiglio del Gruppo.

8. L'associato espulso e riammesso non potrà ricoprire carica alcuna se non dopo un anno dalla sua riammissione.

9. In nessun caso di scioglimento del singolo rapporto associativo l'associato o i suoi eredi possono richiedere la restituzione di contributi e/o di quote versate ne vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Tuttavia, gli eredi dell'associato defunto, che ne abbiano titolo ai sensi dell'articolo 11, possono usufruire dei contributi associativi periodici già anticipatamente versati dal loro dante causa.

10. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso secondo le norme del presente Statuto ed in mancanza secondo le norme della F.C.I.

ART.16 - LA SOCIETA' COLOMBOFILA

1. La Società colombofila è l'unità organica fondamentale della Federazione Colombofila Italiana (F.C.I.) Per la sua costituzione sono necessari almeno 7 (sette) associati. Della costituzione, fusione o scioglimento della Società deve essere preso atto da un Gruppo della Regione Lazio, se eventualmente la società vi aderisce, e dalla F.C.I.

2. L'eventuale ammissione ad un Gruppo della Regione Lazio deve essere approvata dall'Assemblea sociale.

3. Qualora venga a mancare il numero minimo degli associati, la Società può essere sciolta con deliberazione del Consiglio federale della F.C.I. In questa deliberazione vengono impartite disposizioni circa l'iscrizione dei colombofili ad altre Società.

4.La competenza della Società è delimitata dalle colombaie degli associati (soci) alla stessa appartenenti.

ART.17 - ATTIVITA' SPORTIVA DELLA SOCIETA'

1.La Società colombofila, nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento, svolge un proprio programma sportivo e può aderire ad un eventuale programma sportivo di altra società della Regione Lazio - provincia di Roma.

ART.18 - ORGANI DELLA SOCIETA'

1.Organi costituzionali della società sono:

a) l'Assemblea plenaria dei soci iscritti;

b) il Consiglio

c) il Presidente

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale se costituito);

e) il Collegio dei Probiviri (eventuale se costituito);

f) La Commissione Giudicante (eventuale se costituita)

ART.19 - CONSIGLIO SOCIALE

1.Il Consiglio Sociale coordina l'attività della Società secondo le direttive fissate dall'assemblea plenaria.

ART.20 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SOCIALE

1.Il Consiglio Sociale è composto da un numero di Soci iscritti alla Società, non inferiore a tre e non superiore a cinque. Il Presidente è eletto dall'assemblea sociale con il sistema maggioritario per liste di candidati concorrenti secondo l'art. 58 dello Statuto F.C.I. ed art. 6 del Regolamento Elettorale Federale.

ART.21 - PRESIDENTE

1.Il Presidente è l'organo propulsivo ed esecutivo permanente della società.

2. Al Presidente spetta di convocare e di presiedere il Consiglio Sociale nonché di eseguirne le decisioni.

3. Al Presidente compete la rappresentanza legale della società e di far osservare le direttive del Consiglio, dell'assemblea e della F.C.I.

ART. 22 - ASSEMBLEA

1.L'Assemblea di società è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta (50%+1) dei soci iscritti alla stessa (art. 21 C.C.). In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

2.Le deliberazioni assembleari sono approvate a maggioranza dei voti degli intervenuti.

3.L'assemblea è ordinaria e/o straordinaria.

3.1 L'Assemblea ordinaria annuale si riunisce annualmente per approvare i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale del Presidente (art. 30 comma 3 lettera a) dello Statuto F.C.I.) I bilanci preventivi e consuntivi (rendiconti economico-finanziari) sono approvati a maggioranza semplice dei presenti.

3.2 l'Assemblea ordinaria triennale ed ogni 3 anni:

a) per procedere al rinnovo delle cariche associative;

b) per eleggere i delegati ai congressi nazionali.

3.3 L'Assemblea straordinaria si riunisce:

a) per deliberazione del Consiglio di società;

b) per deliberazione per Consiglio di Società quando la convocazione sia richiesta da almeno un decimo (art. 20 C.C.) dei soci iscritti alla società.

c) per richiesta espressa dal Presidente della F.C.I.

4. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono almeno la presenza di almeno i tre quarti degli associati (singoli soci) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione (società) e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. (art. 21, comma 3, C.C.).

5. Qualora il presidente del Gruppo non provveda a convocare il congresso nel termine prescritto, la convocazione potrà essere disposta a mezzo di un commissario straordinario nominato da almeno la metà dei soci o dal Presidente della F.C.I.

ART. 25 - COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA SOCIALE

1.L'assemblea di società è rappresentata dall'insieme plenario dei propri iscritti in regola con le quote associative.

2.All'assemblea di Società è ammessa il voto per delega. Il delegato non può a sua volta delegare. Un socio può avere una sola delega.

ART. 26 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DI GRUPPO

1.L'assemblea determina gli orientamenti organizzativi e della società colombofila.

2.Approva il bilancio preventivo e consuntivo della società.

3. Elegge in presidente, i consiglieri, ed i delegati della società secondo il Regolamento elettorale F.C.I.

ART. 27 POTESTA' DI INDIRIZZO DELL'ASSEMBLEA DI GRUPPO

1.Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per il Consiglio della società che deve ad esse ispirare la sua azione e deve curarne l'adempimento.

ART. 28 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DEL GRUPPO

1.Il Consiglio presiede l'attività colombofila, amministrativa e sportiva del Gruppo.

2.Il Consiglio del Gruppo promuove, stimola, sostiene e coordina l'attività della società in conformità delle direttive fissate dall'assemblea.

ART. 29 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI GRUPPO

1.Il Consiglio del Gruppo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, determinato dall'Assemblea di Gruppo.

ART. 30 ELEZIONE DEL CONSIGLIO

1.L'elezione del Presidente, dei consiglieri e dei delegati si effettua in sede di assemblea con il sistema maggioritario per liste di candidati concorrenti secondo l'art. 58 dello Statuto F.C.I. ed art. 6 del Regolamento Elettorale Federale. Non è ammesso il voto di preferenza (art. 36 e 58 dello Statuto F.C.I.)

ART. 31 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1.Il Consiglio della società si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

2.Il Consiglio della società deve essere convocato quando almeno un decimo (art. 20 C.C.) dei membri (soci affilati alle società) lo richieda e deve riunirsi entro il termine massimo di sette giorni dalla presentazione della richiesta. La riunione del Consiglio è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci ed approva a maggioranza dei presenti.

ART. 32 ALTRE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Compete al Consiglio del Gruppo:

1) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo della società e la relazione annuale del Presidente per l'approvazione dell'assemblea;

2) l'organizzazione e la direzione dell'attività sportiva della società;

3) la nomina dei componenti il comitato gare della società;

4) l'approvazione del programma gare, esposizioni, manifestazioni colombofile e della relativa gestione finanziaria;

5) promuovere e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

6) decidere la convocazione, l'O.d.G. e le modalità di riunione dell'assemblea ordinaria e/o straordinaria;

7) approvare le norme regolamentari sull'organizzazione e l'attività colombofila della società;

8) deliberare i contributi a carico degli iscritti e in genere ogni provvedimento finanziario;

9) comunicare le sanzioni disciplinari di cui all'art. 15.

ART. 33 PRESIDENTE

1.Entro cinque giorni dall'avvenuta elezione il Presidente convoca il Consiglio di società per eleggere a semplice maggioranza il segretario amministrativo.

ART. 34 COMPITI DEL PRESIDENTE

1.Al Presidente spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, il coordinamento e lo sviluppo delle attività colombofile della società.

Al Presidente in particolare compete:

a) la rappresentanza legale della società;

b) la convocazione dell'assemblea e del Consiglio sociale;

c) fare osservare le direttive del Consiglio sociale;

d) indire riunioni dei soci della società;

ART. 35 INCOMPATIBILITA' DELLA CARICA

1.La carica di Presidente di società è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo e Federale.

ART. 36 RIELEGGIBILITA'

Il Presidente di società può essere rieletto senza alcuna restrizione.

ART. 37 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

1.Il segretario amministrativo compila entro il 28 febbraio di ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'adozione del Consiglio ed alla approvazione dell'assemblea.

ART. 38 ESERCIZIO, BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1.L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2.Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio provvede a discutere ed adottare i bilanci presentati dal segretario amministrativo per la successiva approvazione dell'assemblea.

3.Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo debbono restare depositati presso la sede della società nei quindici giorni che precedono quello della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione dei componenti dello stesso e di ogni associato che intenda prenderne visione.

ART. 39 RICORSI

1.Tutti i ricorsi debbono essere inoltrati entro sette giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e devono essere decisi, dagli organi competenti in materia, secondo le norme del presente Statuto o, in mancanza, di quelle della F.C.I., nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.

ART. 40 CONTENUTO DEI RICORSI

I ricorsi vanno inoltrati al Consiglio di società, o agli organi giurisdizionali competenti se costituiti, essi devono contenere i motivi per i quali si ricorre e le richieste specifiche del ricorrente.

ART. 41 ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

1.I provvedimenti organizzativi e disciplinari sono esecutivi nonostante i ricorsi.

2.Il Consiglio di società, o l'organo giurisdizionale competenti se costituito, può sospendere l'esecuzione del provvedimento.

ART. 42 REGOLAMENTO INTERNO

1.Particolari norme di funzionamento ad applicazione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi ed approvarsi a cura del consiglio.

ART. 43 - REGIME FISCALE E TRIBUTARIO

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 04 dicembre 1997, n. 460, dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, si invocano i benefici fiscali e tributari previsti nei medesimi articoli dando atto che il presente Statuto garantisce comunque:

  • divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto a tutti i soci iscritti nelle società colombofile affiliate, per l'approvazione e le modifiche allo statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  • obbligo di edigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  • elegibilità libera degli organi amministrativi, il principio di voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea dei Soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti come da norme della F.C.I.
  • in trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 44 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Colombofila Italiana, a cui l'associazione è affiliata, ed in subordine alle norme vigenti in materia di associazioni di promozione sociale di cui alla legge 07 dicembre 2000 n° 383 e del Codice Civile                                            

       IL PRESIDENTE                                                                              IL VICE-PRESIDENTE

Piccirillo Carmine                                                                            Piccirillo Stefano

 

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